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Cos'è l'amianto?

L'amianto è un minerale la cui struttura è costituita da fibre sottili, soffici, pieghevoli.

L'amianto presenta caratteristiche merceologiche di resistenza al fuoco ed al calore, bassa conducibilità elettrica, facilità di lavorazione, abbondanza in natura che ne hanno fatto un materiale a basso costo ampiamente utilizzato in ambito edile ed impiantistico.

Ad oggi nella Comunità Europea è vietato l'utilizzo di amianto a causa dei suoi potenziali effetti dannosi per la salute umana, tuttavia negli ambienti di vita e di lavoro lo si ritrova facilmente in:

  • coperture in lastre di cemento-amianto (eternit);

  • tubazioni, intonaci in cemento-amianto;

  • rivestimenti per coibentazione in centrali termiche;

  • pavimenti in linoleum;

  • canne fumarie.

Quali sono i rischi per la salute?

L'esposizione a fibre di amianto può causare negli anni una forma caratteristica di tumore conosciuta come "mesotelioma polmonare".

Quali obblighi hanno i proprietari di strutture in cui è presente amianto?

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio (di qualsiasi tipo friabile e non) il DM 06/0994 prevede specifici obblighi a carico dei Proprietari/Responsabili di attività:

  • designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

  • tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

  • predisporre una procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e tenere una documentazione verificabile di tutti gli interventi effettuati (ciò al fine di garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza);

  • fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

  • nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

La Regione Lombardia ha inoltre emanato la L.R. n. 17 del 2003 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto” con la quale ha istituito il PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia). Il fine del PRAL è quello di mappare l'amianto sul territorio lombardo e procedere all'eliminazione dello stesso dal territorio regionale entro il 2016. Dall'istituzione del PRAL derivano i seguenti ulteriori obblighi:

  • partecipazione al censimento delle strutture (entro il 31 gennaio 2013) mediante invio di apposita comunicazione all'ASL (la mancata comunicazione determina una sanzione variabile tra i 150,00 ed i 1500,00 euro a seconda della quantità, pericolosità e stato di conservazione dei materiali non censiti);

  • effettuazione di un controllo sullo stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto mediante calcolo di un “indice di degrado”.

Quali servizi fornisce ALTER ECO SAS?

Alter Eco SaS è in grado di fornire assistenza in tutte le fasi del processo di valutazione e gestione del rischio amianto (individuazione dell'amianto nelle strutture, caratterizzazione chimica del materiale, verifica dell'aerodispersione di fibre mediante campionamenti, valutazione quali-quantitativa del rischio).


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